7 gennaio 2019
Per rendere compatibile il credito di imposta previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, l'articolo 1, comma 762, della legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha modificato il citato articolo 57-bis, chiarendo che le agevolazioni fiscali ivi previste sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".
Si riporta, per comodità di lettura, e senza valore legale, il testo coordinato dall'articolo 57-bis, comma 1, così come modificato dalla legge di bilancio sopracitata:
A decorrere dall'anno 2018, (alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali) che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell' 1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
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