15 maggio 2020
L'articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,(legge finanziaria 2020) e l’articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto "cura Italia") hanno introdotto importanti novità nella disciplina del credito di imposta per le edicole, limitatamente all'anno 2020.
In particolare, la disposizione normativa contenuta nella legge finanziaria, per l'anno 2020, ha previsto:
- la possibilità per i i c.d. punti vendita non esclusivi , cioè gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 di accedere al credito di imposta anche quando la predetta attività commerciale non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Il decreto "cura Italia", sempre limitatamente al corrente anno 2020, ha previsto:
- l'innalzamento a 4.000 euro dell'importo massimo di credito di imposta attribuibile a ciascun avente diritto;
- l'estensione dell'agevolazione alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita;
- l'ampliamento delle spese ammesse all'agevolazione, con l’inclusione nella base di calcolo del credito di imposta, oltre agli importi pagati nell'anno precedente riferiti a IMU, TASI, COSAP, TARI, spese di locazione, anche degli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.