4 maggio 2020
Come precisato nella precedente notizia, l’articolo 98, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto, limitatamente al corrente anno 2020, importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità, posticipando altresì la finestra temporale per l’invio delle “comunicazioni per l’accesso” (cioè delle “prenotazioni”).
La norma ha infatti stabilito che, per l’anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30%1 dell’intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo margine incrementale rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
In sostanza, la variazione introdotta con la citata disposizione normativa, per l’anno 2020, riguarda esplicitamente due elementi:
- la base di calcolo del credito d’imposta, che non si identifica più con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato nel 2020 rispetto a quello effettuato nel 2019, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nel 2020;
- la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 30 per cento 1.
Premesso quanto sopra, va anche chiarito che l’espresso riferimento al “valore degli investimenti pubblicitari effettuati”, in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l’anno 2020, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.
Ciò comporta che, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2020.
Con la nuova disposizione normativa sono invece rimasti invariate:
- le tipologie di soggetti destinatari e le tipologie degli investimenti pubblicitari (cioè: le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali);
- le condizioni dell’agevolazione (l’utilizzo del credito di imposta esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; il rispetto del limite massimo complessivo di spesa; il rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti de minimis; l’applicazione, per i profili non derogati dalla disposizione medesima, per quanto compatibili, delle norme recate dal regolamento di cui al D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90).
[1] L'articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha innalzato la percentuale al 50 per cento.
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