30 giugno 2021
Con l’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (c.d. decreto “sostegni bis”), in corso di conversione, il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.
In sostanza, il “regime derogatorio” riguarda esplicitamente due elementi:
- la base di calcolo del credito d’imposta che non si identifica con il valore incrementale dell’investimento pubblicitario programmato e realizzato nell’anno agevolato rispetto a quello effettuato nell’anno precedente, bensì si identifica più semplicemente con il valore dell’intero investimento pubblicitario programmato ed effettuato nell’anno di riferimento dell’agevolazione;
- la percentuale dell’investimento, riconoscibile come credito d’imposta, che è stabilita nella misura unica del 50 per cento.
Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all'agevolazione fiscale.
In considerazione della novità, con la stessa norma è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio (la “prenotazione”) per il corrente anno 2021, che potrà essere presentata telematicamente, con le stesse modalità previste dal vigente Regolamento, dal 1° al 30 settembre 2021 (tale termine potrebbe essere spostato, in sede di conversione del decreto legge, dal 1° al 31 ottobre 2021).
Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati).
In ogni caso, è possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 30 settembre 2021.
Con l’articolo 67, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 inoltre, è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell'agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
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