Contributi diretti alla stampa italiana periodica all’estero – anno 2017

6 febbraio 2018

Il 31 marzo 2018 scade il termine per la presentazione delle domande e relativa documentazione per l’ammissione ai contributi per l’anno 2017 a favore dei periodici italiani editi all'estero e delle pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero, ai sensi del D.P.R. 11 agosto 2014, n. 138.

Per i periodici editi all’estero, la domanda di contributo e la relativa documentazione istruttoria devono pervenire entro il 31 marzo alle sedi dei Consolati e delle Rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti per il luogo della sede legale dell’editore e da queste trasmesse al Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il 30 maggio. Il Ministero degli affari esteri provvede ad inviare alle Sedi una comunicazione con le necessarie istruzioni.

Per i periodici editi in Italia, la domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante ed in regola con l’assolvimento della marca digitale, e la relativa documentazione istruttoria devono essere inoltrate entro il 31 marzo, al Dipartimento tramite Pec, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata archivio.die@mailbox.governo.it.

Le domande inviate oltre il predetto termine saranno considerate inammissibili.

Entro lo stesso termine devono essere inviate, a cura e spese dell’editore, le copie delle riviste indirizzate a:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Dipartimento per l’informazione e l’editoria 
Ufficio per il sostegno all’editoria - Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE - Via dell’Impresa, 90 00187 –  ROMA.

Per le pubblicazioni on line, le imprese devono far pervenire al Dipartimento le copie su carta della corrispondente versione on line di almeno 12 numeri distribuiti nell’arco dell’anno.


Si rammenta che, ai fini dell’ammissione al contributo per l’anno 2018, le cui domande dovranno essere inoltrate entro il 31 marzo 2019, è necessario che le imprese si adeguino, già dal corrente anno, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Capo V – Sezioni I e III) e nel D.P.C.M. 15 settembre 2017.

Al riguardo si segnalano le principali novità introdotte dalla nuova normativa, con riferimento ai requisiti richiesti e  ai criteri per il calcolo del contributo:

  • anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata:
  • possibilità di richiedere il contributo per una sola testata;
  • assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le  imprese richiedenti il contributo;
  • divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
  • obbligo di dare evidenza nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti pubblici a qualunque titolo ricevuti;
  • impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna;
  • per le imprese che editano i periodici in Italia:
  • requisito della diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
  • regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
  • iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
  • proprietà della testata per la quale si richiede il contributo;
  • per quanto riguarda il calcolo del contributo, una quota, pari al 10 per cento, è attribuita in parti uguali agli aventi titolo nell’ambito dei rispettivi stanziamenti; la restante quota è destinata al rimborso dei costi di produzione della testata e alla remunerazione per le copie vendute, secondo i criteri e le modalità indicati nell’articolo 22 del decreto legislativo  n. 70 del 2017 e mediante un sistema di riparto proporzionale.

Si evidenzia, infine, che per i periodici editi e diffusi all’estero, gli Uffici consolari dovranno trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 30 aprile, anziché quello attuale del 30 maggio, le domande e la documentazione pervenute, unitamente ad una propria dichiarazione che attesti la diffusione del periodico presso la comunità italiana presente nel Paese e la sua rilevanza informativa per le finalità previste dalla legge.

periodici , estero
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