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Italia

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Il sostegno all’editoria in Italia

In Italia il settore dell’editoria è oggetto di costante attenzione da parte del Legislatore che, attraverso un disegno ampio e articolato, mira a difendere e supportare il pluralismo informativo quale valore fondante di una democrazia consapevole e partecipata.

La Consulta riconosce, in proposito, la sussistenza di un “vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso del massimo numero possibile di voci diverse in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti” (Corte Costituzionale sentenza n. 112 del 1993[2], richiamata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2002[3]).

Da sempre, ed in maniera sempre più convinta, il nostro ordinamento ha considerato la libertà di informazione, nel suo risvolto attivo e passivo[4], “condizione preliminare per l’attuazione dei princìpi propri dello Stato democratico” (Corte Costituzionale sentenza n. 29 del 1996[5]) ponendola a fondamento della costruzione dello Stato di diritto quale “pietra angolare dell’ordine democratico” (Corte Costituzionale sentenza n. 84 del 1969[6]). Afferma la Corte Costituzionale che “tali affermazioni di principio hanno avuto ricadute sostanziali in ordine al pluralismo dell’informazione, comportando il riconoscimento del «valore centrale del pluralismo in un ordinamento democratico» (sentenze n. 21 del 1991 e n. 826 del 1988[7]), fino al punto da giustificare e anzi imporre al legislatore interventi idonei a garantirne il rispetto” (da ultimo sentenza n. 206 del 2019[8]).

Pur mancando un imperativo costituzionale al finanziamento da parte dello Stato alle imprese editrici, e dunque non sussistendo al riguardo un diritto soggettivo delle stesse ad essere “sovvenzionate” dallo Stato, l’esigenza di tutelare la libertà di informazione quale componente imprescindibile di una partecipazione democratica effettiva ed efficiente, ha fatto sì che il Legislatore si preoccupasse di predisporre una serie di misure a sostegno e promozione del settore, soprattutto per le imprese locali di piccole dimensioni che incontrano maggiore difficoltà essendo meno strutturate industrialmente ma che, quale voce alternativa e complementare ai giornali a tiratura nazionale, concretizzano pienamente il pluralismo informativo.

A tale scopo è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione volto a garantire l’attuazione dei principi di cui all’articolo 21 della Costituzione in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell’informazione digitale. In particolare, affluiscono al Fondo le risorse destinate alle diverse forme di sostegno dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale[9].

Attualmente in Italia il sistema del sostegno all’editoria prevede una serie di misure dirette, che vedono le imprese editrici beneficiarie immediate di contributi a vario titolo, e un articolato disegno di misure indirette che, intervenendo in maniera mediata, attraverso agevolazioni fiscali o contributi indiretti che fungono da “catalizzatori” del mercato editoriale, facilitano, indirettamente, la piena attuazione della libertà di informazione[10].

Il quadro nazionale del sostegno all’informazione è poi integrato da altre misure volte a favorire l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia da parte dei giornalisti e dei poligrafici.

Inoltre, per arginare gli effetti della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 nel settore editoriale, particolarmente colpito, sono state adottate una serie di misure che hanno previsto, per quanto riguarda la contribuzione diretta, una disciplina temporanea derogatoria rispetto al regime strutturale, mentre, con riferimento alle misure di sostegno indirette, hanno innovato precedenti misure già esistenti o hanno introdotto nuove misure.

Misure dirette

La disciplina generale dei contributi diretti alle imprese editrici mira ad attuare in concreto, attraverso un utilizzo trasparente ed efficace delle risorse pubbliche, il pluralismo informativo[11]. I contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate per ciascuna tipologia, le quali affluiscono, attraverso una complessa procedura, nel Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e da questo nei pertinenti capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[12]; in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale[13].

Si riporta di seguito una tabella delle risorse destinate ai contributi diretti alla stampa nell’ultimo triennio:

Contributi diretti alla stampa in Italia
Esercizio finanziario Annualità di contributo Totale risorse per i contributi diretti alla stampa
2019 2018 84.158.880
2020 2019 84.559.874
2021 2020 88.496.214

Contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici diffusi in Italia

Possono beneficiare dei contributi diretti le imprese editrici di quotidiani e periodici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, che siano costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti[14] e che siano in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla legge[15].

Sono esclusi dal finanziamento pubblico i giornali di partito e di sindacato, le pubblicazioni specialistiche a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico, così come, più in generale, le imprese editrici facenti capo a società quotate in borsa.

I contributi diretti sono erogati attraverso un procedimento vincolato, ad istanza di parte, e consistono nel rimborso dei costi sostenuti dalle imprese editrici per la produzione della testata, secondo percentuali fissate per legge, e in una quota in relazione alle copie vendute e agli abbonamenti sottoscritti[16]. I contributi mirano anche a favorire i processi di innovazione ed a incentivare la conversione alla multimedialità ed alla digitalizzazione, prevedendo per questo percentuali di rimborso maggiori per i costi connessi alla produzione dell’edizione digitale e per la gestione del sito web e criteri premiali per le imprese che assumono figure professionali dedicate all’ampliamento dell’offerta informativa multimediale.

Il decreto legislativo n. 70 del 2017 ha introdotto un limite massimo finale al contributo erogabile a ciascuna impresa, stabilendo che esso non possa comunque essere superiore al 50% dei ricavi dell’impresa.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle risorse stanziate nell’ultimo triennio per i contributi a favore di tale categoria:

Risorse stanziate per contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici diffusi in Italia
Anno finanziario Annualità di contributo Stanziamento
2019 2018 67.391.152
2020 2019 67.809.944
2021 2020 70.595.621

Contributi diretti alle imprese editrici di testate espressione di minoranze linguistiche

Nell’ambito della contribuzione diretta è previsto, a tutela e promozione delle diverse minoranze linguistiche riconosciute nel Paese, un finanziamento a sostegno delle imprese editrici di testate espressione di minoranze linguistiche[17].

Tale contributo rappresenta la concreta attuazione del diritto all’informazione, nel profilo attivo e passivo, di cui all’art. 21 Cost., declinato in combinato disposto con l’art. 3, comma 2 Cost., a presidio dell’eguaglianza sostanziale, e con l’art. 6 Cost., a tutela delle minoranze linguistiche radicate nel territorio o espressione di minoranze etniche.

In ragione del particolare favor riservato alle minoranze linguistiche, non è richiesta alle imprese una specifica forma societaria e non si applica il limite al contributo massimo erogabile in relazione ai ricavi dell’impresa.

Le imprese beneficiarie dei contributi sono quelle che editano quotidiani e periodici in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

È poi previsto, a sostegno della tutela della minoranza linguistica slovena presente sul territorio italiano, un contributo speciale per i quotidiani editi in Italia in lingua slovena, il cui importo è fissato per legge[18].

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle risorse stanziate nell’ultimo triennio per i contributi a favore di tale categoria:

Contributi diretti alle imprese editrici di testate espressione di minoranze linguistiche in Italia
Anno finanziario Annualità di
contributo
Contributi diretti alle imprese editrici di testate espressione di minoranze linguistiche Contributo speciale a favore di imprese editrici di quotidiani in lingua slovena
2019 2018 9.496.890 1.032.914
2020 2019 9.800.449 1.032.914
2021 2020 10.907.547 1.032.914

Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero

Con la finalità di tutelare e promuovere l’informazione e la diffusione della cultura italiana all’estero, sono concessi contributi[19] a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero[20], destinati alle comunità degli italiani ivi residenti.

Anche per questa categoria di imprese, come per quelle che editano testate espressione di minoranze linguistiche, non è richiesta una specifica forma giuridica societaria.

Mentre il contributo a sostegno dei quotidiani diffusi all’estero segue le regole che disciplinano i contributi a favore delle imprese editrici nazionali, quello a sostegno dei periodici diffusi all’estero è soggetto a requisiti e criteri in parte diversi che tengono conto del fatto che spesso si tratta di testate edite da realtà prive di un’organizzazione professionale strutturata (come le Missioni), ma che tuttavia svolgono un’importante funzione di testimonianza della cultura italiana anche in paesi in via di sviluppo.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle risorse stanziate nell’ultimo triennio per i contributi a favore di tale categoria:

Stanziamento contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero
Anno finanziario Annualità di contributo Stanziamento per i quotidiani
diffusi all’estero
Stanziamento per i periodici diffusi all’estero*
2019 2018 2.721.467 2.000.000
2020 2019 2.440.110 2.000.000
2021 2020 2.443.675 2.000.000

* Lo stanziamento è così ripartito: € 1.400.000 per i periodici editi e diffusi all’estero, € 600.000 per i periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Contributi all’editoria speciale periodica non vedenti e ipovedenti

A tutela dei soggetti non vedenti e ipovedenti e del loro diritto alla piena partecipazione all’informazione, in attuazione anche dell’art. 3, comma 2, Cost., sono concessi contributi per i periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, o su supporti informatici destinati a tale categoria di utenti e ad enti o istituzioni che operano per finalità a sostegno del settore[21]. Possono richiedere tale contributo enti, associazioni, ONLUS o imprese comunque costituite che editano prodotti editoriali aventi la finalità di sostegno del settore.

In considerazione dell’estremo favor riservato a tale categoria, è possibile, per uno stesso soggetto editore, richiedere il contributo speciale anche per più testate, che devono comunque avere una periodicità minima almeno quadrimestrale. Inoltre i requisiti richiesti sono meno stringenti rispetto a quelli previsti per le altre tipologie di contributi e i criteri di calcolo non sono ancorati al rimborso dei costi di produzione della testata, ma al numero delle uscite e delle copie distribuite con percentuali diverse a seconda della modalità di diffusione (braille, supporti informatici, nastro magnetico, caratteri normali)[22].

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle risorse stanziate nell’ultimo triennio per i contributi a favore di tale categoria:

Stanziamenti contributi all’editoria speciale periodica non vedenti e ipovedenti
Anno finanziario Annualità di contributo Stanziamento
2019 2018 1.000.000
2020 2019 1.000.000
2021 2020 1.000.000

Contributi ai periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti

Nell’ottica di una tutela del cittadino, soggetto debole del mercato, e di promozione verso una dimensione di consumatore consapevole e informato, sono previsti speciali contributi a favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco istituito dall’art. 137 del Codice del consumo, che editano periodici divulgativi di contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori, con periodicità almeno quadrimestrale[23].

Anche in questo settore speciale, i requisiti richiesti sono meno stringenti rispetto a quelli previsti per le altre tipologie di contributi e i criteri di calcolo del contributo tengono conto del numero delle uscite, della diffusione del giornale e delle copie vendute, anche in connessione alla quota associativa purché vi sia l’esplicita opzione di ricevere la rivista[24].

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle risorse stanziate nell’ultimo triennio per i contributi a favore di tale categoria:

Stanziamenti contributi ai periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
Anno finanziario Annualità di contributo Stanziamento
2019 2018 516.457
2020 2019 516.457
2021 2020 516.457

Misure indirette

L’articolo 21 della Costituzione[25] descrive il diritto di informare, desumibile dal più ampio diritto di libertà di manifestazione del pensiero, ma anche il diritto di informarsi in un quadro di pluralità delle fonti di informazione.

La rappresentazione del principio costituzionale dell’art. 21 come “tutela del pluralismo dell’informazione” è la base giuridica dell’intervento economico dello Stato a sostegno dell’editoria, tramite il ricorso a misure di sostegno “indiretto”, al fine di garantire l’informazione libera e differenziata.

Si tratta di misure caratterizzate da una significativa eterogeneità e maggiormente diversificate rispetto ai contributi “diretti”; da qui la molteplicità di tali forme di sostegno: agevolazioni fiscali, riduzioni tariffarie, rimborsi spese, crediti di imposta. Tenuto conto, peraltro, della possibilità per il legislatore di orientarsi verso forme di sostegno con riguardo alle attività che in un dato momento storico appaiono meritevoli di supporto, il panorama delle misure di sostegno “indiretto” varia nel tempo ed è soggetto a mutamenti anche in relazione a specifiche e contingenti crisi di mercato.

Tariffe postali agevolate

Al fine di incentivare la distribuzione dei prodotti editoriali tramite servizio postale, mantenendo il prezzo competitivo e conveniente per il consumatore, a decorrere dall’anno 2017[26] è stata reintrodotta una agevolazione tariffaria per le spedizioni di prodotti editoriali da parte di imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), imprese editrici di libri, associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, associazioni d’arma e combattentistiche[27] e, nel contempo, è stato reintrodotto il regime della corresponsione a Poste italiane della compensazione della differenza tra tariffa ordinaria e tariffa agevolata.

Didascalia
Anno Risorse da stanziamenti definitivi
2017 50.531.737
2018 48.741.276
2019 50.541.260
2020 49.912.799
2021 51.115.790

Sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione della lettura critica

Con lo scopo di fornire strumenti alla didattica, sostenere le imprese editrici ed al contempo di incentivare la lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi tramite l’approfondimento delle materie attraverso lo studio di testate giornalistiche, quotidiane, periodiche, riviste specializzate e di settore, sono previsti, a decorrere dall’anno 2020, specifici contributi, destinati alle istituzioni scolastiche, statali e paritarie ed agli studenti.

Nel dettaglio è previsto un contributo per le istituzioni scolastiche, di ogni grado di istruzione, consistente nel rimborso, fino al 90%, dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste specializzate e di settore.

Ulteriore contributo è previsto, a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa, consistente nel rimborso, fino al 90%, della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste specializzate e di settore.

Gli studenti[28] delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza, sono destinatari di una misura, sotto forma di voucher, associato alla Carta dello studente “IoStudio”, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici[29].

Stanziamento sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani, periodici e rivi-ste scientifiche e di settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione della lettura critica
Annualità di contributo Stanziamento destinato alle scuole Stanziamento destinato agli studenti
2020 14.000.000 5.003.193,00
2021 13.423.027,24 Non ancora determinato

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali

Per sostenere il sistema editoriale è stata istituita una misura finalizzata al potenziamento di una delle fonti di ricavo tipiche degli organi di informazione, costituita dalle entrate pubblicitarie. Gli investimenti pubblicitari, oltre che rappresentare un fondamentale supporto economico finanziario per le imprese editoriali, costituiscono un importante stimolo per lo sviluppo economico dell’imprenditoria in generale e, incentivando la propensione al consumo, determinano un “circolo virtuoso” di crescita economica.

Al fine di sostenere le imprese editoriali, quindi, ma anche tutti i soggetti economici operanti sul mercato, è previsto un contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore dei lavoratori autonomi, delle impese (indipendentemente dalla forma giuridica assunta o dal regime contabile adottato) e degli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Il credito di imposta è stato inizialmente fissato dalla norma istitutiva[30] nella misura del 75%[31] degli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa e sulle emittenti radio-televisive locali, il cui valore superi almeno l’1% degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione

La misura, prevista come strutturale, è stata poi significativamente modificata dalle disposizioni contenute nei provvedimenti adottati per l’emergenza Covid 19, di cui si dirà in seguito, che ne hanno notevolmente potenziato gli effetti.

Risorse stanziate per credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali
Anno Risorse stanziate[32]
2017-2018 62.500.000
2019 27.500.000

Credito d’imposta per le edicole

Per sostenere l’intera filiera editoriale è stato previsto, a favore delle attività commerciali[33] che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, inizialmente per i soli anni 2019 e 2020, un credito di imposta[34] parametrato, in sede di prima applicazione, agli importi pagati l’anno precedente a titolo di IMU, TASI, COSAP, TARI, spese di locazione.

La misura, a seguito degli interventi legislativi per la crisi pandemica da COVID-19, ha subito alcune rilevanti modifiche per l’anno 2020 ed è stata prorogata anche per gli anni 2021 e 2022, come si dirà meglio in seguito.

Stanziamento credito d'imposta per le edicole
Anno Stanziamento
2019 13.000.000
2020 17.000.000

IVA agevolata

Alle cessioni e importazioni dei prodotti editoriali è applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4%[35], in luogo della aliquota ordinaria attualmente fissata al 22%[36]. Tale misura, strutturale, seppur poco percepita dall’uomo medio, incide in maniera diffusa e preponderante sugli equilibri contabili degli editori e, con un effetto leva, di tutti gli operatori del circuito editoriale apportando, di fatto, un sostegno determinante al settore.

L’impatto dell’agevolazione fiscale è stato valutato, per tutti gli Stati oggetto dello studio, comparando il divario esistente fra ciascun tasso di aliquota IVA ordinaria e il relativo tasso agevolato riservato al settore editoriale[37].

Regime IVA e Forfetizzazione dell’IVA dei giornali

In Italia per i prodotti editoriali è previsto un regime speciale IVA, definito “monofase” di corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore), come se la cessione soggetta a IVA si realizzasse direttamente tra editore e consumatore finale, risultando al riguardo irrilevanti tutte le molteplici cessioni intermedie.

La base imponibile può essere determinata, alternativamente, o in relazione alle copie effettivamente vendute, o in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa, del 70% per i libri e dell’80% per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi. Con il sistema di forfetizzazione della resa il calcolo della base imponibile viene determinato moltiplicando il prezzo di vendita per il numero delle copie vendute, sottraendo al numero delle copie consegnate una percentuale forfetaria a titolo di resa.

Anche questa misura è stata modificata dalle norme straordinarie emanate per l’emergenza Covid, come si dirà in seguito.

Altre misure agevolative

Prepensionamento giornalisti/poligrafici

Tra le misure previste dall’ordinamento italiano a sostegno del settore editoriale rientra la copertura degli oneri per le imprese derivanti dal ricorso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale[38], misura estesa di recente anche alla categoria professionale dei poligrafici. La motivazione sottesa a tale intervento è da ricercare nella necessità di favorire una sorta di “ricambio generazionale” nelle imprese editoriali.

Nel corso dell’anno 2013, il fondo a copertura di tale misura è stato rifinanziato a valere sulle risorse del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria”[39] e, in quella sede, sono state stanziate risorse pari a 20 milioni di euro, per ciascun anno dal 2013 fino al 2022, per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro.

A tale intervento “ordinario” ne sono seguiti altri, per così dire “straordinari”[40], i quali hanno destinato un ammontare di risorse complessivamente pari a 119,8 milioni di euro, per gli anni dal 2014 al 2021, oltre ad ulteriori 28 milioni di euro, previsti per gli anni dal 2020 al 2027.

Più di recente[41], è stato previsto l’accesso al trattamento di pensione di vecchiaia anticipata anche per i lavoratori poligrafici dipendenti di imprese stampatrici interessate da piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi e, per tale misura, è stato previsto uno stanziamento di risorse pubbliche complessivamente pari a 64,4 milioni di euro, per gli anni dal 2020 al 2027.

Il prepensionamento dei giornalisti e dei poligrafici, pur rappresentando evidentemente una misura di sostegno pubblico al settore editoriale, non è stata oggetto del presente studio, in quanto non si hanno a disposizione i dati sull’eventuale normativa esistente negli altri Paesi europei con i quali poter operare un confronto.

Misure a sostegno dell’editoria connesse all’emergenza sanitaria Covid-19

Per far fronte all’emergenza Coronavirus sono state adottate numerose misure straordinarie dirette a prevenire ed arginare l’espansione e gli effetti della crisi sanitaria sul sistema economico. Si tratta di provvedimenti finalizzati a sostenere famiglie, lavoratori e imprese[42] che hanno predisposto nuove misure[43] o in alcuni casi, hanno agito su misure già in essere, “strutturali”, rimodulandole o intervenendo sui requisiti di ammissione e/o sull’ammontare delle risorse destinate alle agevolazioni stesse[44].

I settori culturali e creativi, di cui i mezzi di informazione e i settori degli audiovisivi sono parte integrante, sono stati fra i più colpiti dagli effetti della pandemia di COVID-19, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese; si prevede che tali settori si riprenderanno a un ritmo più moderato rispetto al resto dell’economia. Le ripercussioni della pandemia hanno avuto impatti diversi sui vari attori dei settori e delle industrie dei mezzi di informazione e degli audiovisivi e, di conseguenza, essi si trovano di fronte a sfide diverse, che devono essere affrontate con misure mirate per superare la crisi[45]. Nel nostro Paese l’approccio è stato quanto più vario ed articolato, olisticamente, su misure che incidono e supportano varie componenti dell’ecosistema dei media.

Deroghe temporanee alla disciplina strutturale dei contributi diretti

Come già anticipato al paragrafo 1.1, le disposizioni contenute nei provvedimenti adottati per l’emergenza Covid-19 hanno previsto alcune condizioni più favorevoli per l’accesso alla contribuzione diretta, in deroga alle vigenti disposizioni. In particolare:

Riduzione delle percentuali minime di venduto richieste

È stato previsto, in relazione all’anno di contribuzione 2020, un abbassamento delle percentuali minime di venduto sul distribuito rispetto a quelle previste dal decreto legislativo n. 70 del 2017, determinate in misura pari al 25% delle copie distribuite, per le testate locali, e al 15% delle copie distribuite, per le testate nazionali[46].

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, la misura è stata prorogata anche per l’anno 2021[47].

Applicazione del contributo corrispondente all’anno precedente, se più favorevole

È stato previsto, per l’anno 2020, che ove dall’applicazione dei criteri di calcolo derivi un contributo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editrice per l’anno 2019, l’importo del contributo da erogare venga parificato a quello, maggiore, percepito nell’anno precedente. Tale misura è una sorta di clausola di salvaguardia, nel corso di una fase di forte contrazione dei consumi e conseguentemente, delle vendite, che consente di arginare il pericolo, per l’impresa beneficiaria, di subire oltre al drastico calo delle vendite anche la drastica riduzione del contributo diretto, ancorandolo, ove più favorevoli, agli importi dell’anno precedente[48].

In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, la misura è stata da ultimo prevista anche in relazione all’anno 2021[49].

Differimento del pagamento dei costi di produzione della testata

In considerazione delle difficoltà affrontate dagli operatori del settore nel rispettare, durante il periodo emergenziale, la tempestività dei pagamenti relativi ai costi di produzione della testata, è stata prevista la possibilità per le imprese beneficiarie dei contributi di differire il pagamento dei costi da rendicontare ai fini del rimborso, fino a sessanta giorni dall’incasso del saldo del contributo[50].

Tale misura, inizialmente prevista per il contributo per l’anno 2019, è stata poi prorogata anche per il 2020[51].

Sospensione verifica regolarità previdenziale fino al momento del saldo

È stata introdotta, relativamente all’annualità di contributo per l’anno 2019, la possibilità di posticipare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale delle imprese beneficiarie al momento del saldo, anziché al momento del pagamento della rata di anticipo[52].

Misure indirette nuove o rimodulate

Credito d’imposta per i servizi digitali

Durante la fase pandemica di Covid-19 è stata avvertita la necessità di una informazione digitale di qualità e pluralista. Allo scopo di supportare il processo di innovazione delle imprese editrici e la trasformazione-transizione dei media tradizionali in digitali, è stato istituito[53], a favore delle imprese editrici, un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisizione dei servizi di server, servizi di hosting, servizi di manutenzione evolutiva e per la connettività connessi alle testate edite in formato digitale[54].

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, e con i contributi diretti alle imprese editrici.

Stanziamento credito d’imposta per i servizi digitali
Anno Stanziamento
2020 8.000.000
2021 10.000.000
2022 10.000.000

Credito d’imposta per la distribuzione delle testate

A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti durante l’emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, è stato istituito un credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite[55]. La misura agevolativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita; in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale.

 Il credito è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione in relazione alle medesime spese e con gli ordinari contributi diretti alle imprese editrici.

Stanziamento credito d’imposta per la distribuzione delle testate
Anno Stanziamento
2021 60.000.000

Bonus una tantum edicole

Per supportare, durante la fase acuta della crisi pandemica, le edicole, per le quali è stata consentita l’apertura durante tutti i periodi di lockdown, anche in relazione alla loro riconosciuta funzione di servizio essenziale a garanzia dell’accesso all’informazione, è stata istituito[56], dai provvedimenti emergenziali, un “bonus una tantum”, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Il contributo, nella sua prima veste approntata per l’anno 2020, dell’importo fino a € 500, nel limite delle risorse stanziate, è previsto a favore delle persone fisiche, non titolari di redditi da lavoro dipendente o redditi di pensione che esercitano, in forma di impresa individuale ovvero quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone, attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste.

La misura è stata rinnovata anche per l’anno 2021 con alcune rimodulazioni[57]: è stato raddoppiato l’importo, fino a € 1.000 e, inoltre, è stata ampliata la platea dei beneficiari, in quanto per tale annualità non è più richiesto il requisito dell’assenza di redditi da pensione (essendo prevista l’agevolazione a favore degli esercenti non titolari di redditi da lavoro dipendente).

Stanziamenti bonus una tantum edicole
Anno Stanziamento
2020 7.000.000
2021 7.200.000

Credito d’imposta sull’acquisto della carta

Nell’ambito dei provvedimenti emergenziali adottati per contrastare la crisi pandemica, a sostegno delle imprese editrici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) di testate (quotidiani e periodici) edite in formato cartaceo, che non beneficiano dei contributi diretti, è stato rifinanziata, per l’anno 2020[58], e successivamente prorogata anche per il 2021[59], una misura già prevista in passato[60], consistente in un credito di imposta pari al 10% delle spese sostenute nell’anno precedente, nel limite dello stanziamento di bilancio, per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite[61].

Stanziamenti credito d’imposta sull’acquisto della carta
Anno Stanziamento
2020 30.000.000
2021 30.000.000

Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari (incrementali)

Poiché la spesa in pubblicità è una delle prime voci di costo che, in una fase di crisi, viene sacrificata, il settore pubblicitario è molto sensibile alle flessioni economiche[62].

A seguito degli interventi emergenziali[63], per gli anni 2020, 2021 e 2022 la misura assume una configurazione diversa che ridisegna il credito d’imposta nella misura unica del 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati nell’anno di riferimento in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Rispetto alla agevolazione prevista dalla norma istitutiva, pertanto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, sono ammesse all’agevolazione anche le spese effettuate per la pubblicità sulle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, non partecipate dallo Stato.

Per le suddette annualità, inoltre, il contributo risulta potenziato, in quanto viene considerata come base di calcolo del credito di imposta, non più l’ammontare degli investimenti “incrementali” dell’anno di riferimento rispetto all’anno precedente, bensì l’ammontare degli investimenti complessivi.

Il venir meno del presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale, infine, comporta un significativo “ampliamento” dei soggetti legittimati ad accedere al “bonus”: per gli anni 2020, 2021 e 2022, infatti, per entrambi i “canali” pubblicitari sono ammessi ad accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente, i soggetti che nell’anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ed infine i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno agevolato.

A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta, salvo future modifiche legislative, tornerà a riferirsi solo agli investimenti pubblicitari incrementali (1% in più) rispetto al precedente anno.

Stanziamenti credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari (incrementali)
Anno Stanziamento
2020 85.000.000
2021 90.000.000
2022 90.000.000

Credito d’imposta per le edicole

Anche il credito di imposta per le edicole è stato modificato e rafforzato dalle disposizioni emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Per l’anno 2020 il decreto “Cura Italia”[64] ha innalzato a € 4.000 il limite massimo individuale di credito di imposta, nel limite massimo dello stanziamento previsto, ed ha ampliato le spese ammesse all’agevolazione con l’inclusione nella base di calcolo del credito di imposta (oltre agli importi pagati nell’anno precedente riferiti a IMU, TASI, COSAP, TARI, spese di locazione, con riferimento ai locali in cui si svolge l’attività di vendita al dettaglio dei giornali) anche degli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.

Per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta è stato rifinanziato[65] e parzialmente rimodulato[66].

Per le suddette annualità, il credito di imposta, previsto nella misura massima di € 4.000, sempre nel limite massimo degli stanziamenti previsti, è parametrato, oltre che alle spese ammesse per l’anno 2020, come sopra descritte, anche agli importi pagati per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Stanziamento credito d’imposta per le edicole
Anno Stanziamento
2021 15.000.000
2022 15.000.000

Forfettizzazione delle rese al 95%

Per l’anno 2020 è stato previsto che, per il commercio di giornali quotidiani e periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA possa applicarsi, in deroga al regime ordinario vigente, sul numero delle copie, consegnate o spedite, diminuito, a titolo di forfetizzazione della resa, del 95%[67], in luogo dell’80%. Riducendo la base imponibile cui applicare l’aliquota (si ricorda, agevolata al 4%), si riduce conseguentemente l’imposta dovuta dall’editore e “pagata” poi, sostanzialmente, dal consumatore finale.

Tale regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto è stato confermato anche per l’anno 2021[68].

Per l’anno 2020 si prevedono, in applicazione di tale regime eccezionale di forfetizzazione della resa dei giornali per il calcolo dell’IVA, minori entrate per 13 milioni[69], per l’anno 2021 invece minori entrate per 20,7 milioni[70].

Riepilogo

Ai fini riepilogativi, si predispone alla pagina seguente un quadro sinottico relativo agli stanziamenti destinati alle diverse misure dirette e indirette per le annualità dal 2019 al 2021.

Riepilogo delle misure di sostegno all'editoria in Italia
Tipologia sostegno Misure Stanziamento 2019 Stanziamento 2020 Stanziamento 2021
Diretto Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici diffusi in Italia 67.809.944 70.595.621 71.000.00*
Contributi alle imprese editrici di quotidiani italiani diffusi all’estero 2.440.110 2.443.675 2.500.000*
Contributi per le testate espressione di minoranze linguistiche 9.800.449 10.907.547 11.000.000*
Contributo speciale per i quotidiani in lingua slovena 1.032.914  1.032.914 1.032.914
Contributi alle imprese editrici di periodici italiani diffusi all’estero 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Contributi all’editoria periodica per non vedenti e ipovedenti 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Contributi ai periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti 516.457 516.457 516.457
Indiretto Tariffe postali agevolate 50.541.260 49.912.799 51.115.790
Sostegno alle scuole per l’acquisto di abbonamenti - 14.000.000 13.423.027
Sostegno destinato agli studenti - 5.003.193 Non ancora determinata
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali** 27.500.000    
Credito d’imposta per le edicole** 13.000.000 17.000.000  
IVA agevolata al 4% n.d. n.d. n.d.
Covid-19 Credito d’imposta per i servizi digitali - 8.000.000 10.000.000
Credito d’imposta per la distribuzione delle testate - - 60.000.000
Bonus una tantum edicole - 7.000.000 7.200.000
Credito d’imposta sull’acquisto della carta - 30.000.000 30.000.000
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali** - 85.000.000 90.000.000
Credito d’imposta per le edicole**     15.000.000
Forfettizzazione delle rese al 95% del tirato - 13.000.000 20.700.000
    = 175.641.134 = 317.412.206 = 386.488.188

* Per tali misure dirette, gli importi relativi all’annualità 2021 consistono in una stima calcolata sulla base dell’annualità precedente, non essendo, al momento in cui si scrive, ancora definito il dato.

** In entrambi i casi, la misura, strutturale, è significativamente modificata dalla normativa Covid e, pertanto, se ne distingue l’incidenza.


[1] Il dato è aggiornato al 2020.

[2] La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1993&numero=112.

[3] La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2002&numero=155.

[4] Il fondamento costituzionale della libertà di informazione è da rinvenirsi nell’art. 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni”.

[5] La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1996&numero=29.

[6] La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1969&numero=84.

[7] Le sentenze sono consultabili ai seguenti links: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1991&numero=21, e https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1988&numero=826.

[8] La sentenza è consultabile al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=206.

[9] Art. 1, L. 26 ottobre 2016 n. 198 recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”.

[10] Per un approfondimento delle tematiche e per una ricognizione normativa, sia con riferimento alle misure dirette che a quelle indirette, si rimanda al sito del Dipartimento per l’editoria e l’informazione al seguente link: https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/approfondimenti-e-normativa/normativa/presentazione-interventi/.

[11] L’ultima disciplina dei contributi diretti è contenuta nel Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 “recante Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198”.

[12] La procedura prevede l’emanazione di un D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dello sviluppo economico (art. 1, comma 4, Legge n. 198/2016) e di un successivo D.P.C.M. di ripartizione delle risorse della Presidenza, destinate agli interventi di sua competenza (art. 1, comma 6, Legge n. 198/2016).

[13] Tale principio, presente nell’ordinamento già prima dell’emanazione del D.lgs. 70 del 2017, è stato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale. In particolare, il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 7 giugno 2017, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente alle parole «e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria che costituiscono limite massimo di spesa», dell’art. 2, comma 62, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41, secondo comma, 97, 117, primo comma, della Costituzione, e al principio della tutela dell’affidamento negli atti dello Stato. La Consulta, ricordata l’importanza del pluralismo informativo, con riferimento alla pretesa illegittimità del principio di riparto proporzionale in caso di insufficienza delle risorse ha affermato che “Il rilievo costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero non comporta tuttavia … che esista in via generale un diritto soggettivo delle imprese editrici a misure di sostegno dell’editoria”, e, più in generale che “la garanzia del pur fondamentale diritto in questione non impone l’intervento finanziario dello Stato”. Corte Costituzionale Sent. 206 del 25-31 luglio 2019, editabile al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=206.

[14] Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 70 del 2017, possono accedere ai contributi per l’editoria anche le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198; tale categoria è dunque, per volontà del legislatore, a termine e potrà avere accesso ai contributi fino all’annualità 2021, dovendo poi le imprese trasformarsi, per poter continuare a percepire i contributi, in una delle altre categorie di beneficiari previste dalla medesima disposizione.

[15] I requisiti di accesso ai contributi sono disciplinati dall’art. 5 del D.lgs. 70 del 2017. Tra gli altri, è richiesta: un’anzianità di costituzione e di edizione della testata di almeno due anni, l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di un numero minimo di dipendenti con prevalenza di giornalisti, l’edizione in formato digitale della testata, in via esclusiva o in parallelo con l’edizione su carta, il divieto di distribuzione di utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successive, adottato con norma statutaria.

[16] L’art. 8, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 70 del 2017 individua, ai fini del rimborso dei costi e della quota di contributo per le copie vendute, tre scaglioni sulla base del numero di copie vendute, prevedendo quote per le copie vendute crescenti in proporzione al numero delle copie vendute; nel contempo, al fine di non sfavorire le realtà imprenditoriali più piccole alle quali è in primis rivolto il contributo all’editoria, sono previste percentuali di rimborso dei costi di produzione della testata maggiori negli scaglioni in cui si collocano le imprese editrici con un minor numero di vendite, secondo un criterio quindi inversamente proporzionale al numero delle copie vendute che tiene conto delle economia di scala. In relazione a ciascuno scaglione, sono stati poi stabiliti limiti al contributo erogabile.

[17] Art. 2, comma.1, lett. d), D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70 e Capo IV (art. 14) “Contributo per il sostegno alle testate espressione di minoranze linguistiche”.

[18] Art. 3, Legge 14 agosto 1991, n. 278 recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria”.

[19] Art. 2, comma 1, lett. g), D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70 e Capo V “Contributo per il sostegno alla stampa italiana diffusa all’estero” (Sezioni I – III).

[20] Si considerano diffusi prevalentemente all’estero, i quotidiani e i periodici con una diffusione all’estero pari almeno al 60% delle copie complessivamente distribuite.

[21] Art. 2, comma 1, lett. e), D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70 e Capo VI (Sezioni I e II - Artt. 25-28).

[22] Ciascuna associazione o impresa editrice non può percepire un contributo superiore al 10% dello stanziamento complessivo.

[23] Art. 2, comma 1, lett. f), D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70 e Capo VI (Sezioni I e III - Artt. 29-31).

[24] Ciascuna associazione o impresa editrice non può percepire un contributo superiore al 10% dello stanziamento complessivo.

[25] L’articolo 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione …”, che testimonia come la libertà di esprimere il proprio pensiero, che è un diritto “individuale”, ha un legame intrinseco ed imprescindibile con i mezzi tecnici che rendono possibile l’esercizio di questo diritto e, nel contempo, consentono un’interpretazione più ampia del diritto del singolo di non vedere limitata la propria libertà di espressione, ne aumentano il valore, affiancando al “diritto individuale” di informare il “diritto sociale” della comunità di essere informata.

[26] L’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ha previsto l’applicazione di tariffe postali agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al ROC, dalle imprese editrici di libri dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e dalle associazioni d’arma e combattentistiche ed il rimborso da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma corrispondente all’ammontare delle riduzioni complessivamente applicate nel limite delle risorse appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.

[27] La compensazione a Poste Italiane S.p.A. di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, riattivata dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, inizialmente per un triennio, è stata notificata alla Commissione europea, che, con la decisione positiva n. “C(2019) 5255 final” del 22 luglio 2019 relativa all’Aiuto di Stato SA.48492 (2019/NN) si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.

È attualmente in corso la notifica alla Commissione europea della “proroga” del regime di compensazione introdotta dall’art. 1, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha modificato l’art. 2, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

[28] Per l’anno scolastico 2020/2021 sono stati individuati gli studenti frequentanti il primo anno.

[29] Le modalità di accesso al contributo a favore degli studenti non sono state ancora regolamentate.

[30] Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 57-bis – Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

[31] Nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

[32] Nel paragrafo dedicato alle misure Covid si riporteranno anche gli stanziamenti delle risorse relative al periodo emergenziale.

[33] Per l’anno 2019, il credito di imposta è destinato a esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici ed a esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Per i destinatari della misura negli anni successivi si rinvia alla sezione relativa alle misure emergenziali.

[34] La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e modificato dall’articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

[35] Il numero 18) della tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alla commercializzazione di “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica”.

[36] L’articolo 40, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013.

[37] Si veda tabella relativa al capitolo “Considerazioni sull’Iva”.

[38] Art. 37, comma 1, lett. b), legge 5 agosto 1981, n. 416 recante “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”.

[39] Art. 1, comma 261, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

[40] Art. 1-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; art. 1, c. 230, Legge 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017); art. 53-bis, comma 3, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96; art. 1, c. 498, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

[41] Art. 1, c. 500, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

[42] Per una panoramica delle molteplici misure emergenziali adottate in Italia si rimanda al Provvedimento “Misure fiscali e finanziarie per l’emergenza Coronavirus” del Servizio Studi della Camera dei Deputati, del 25 giugno 2021, rinvenibile al seguente link: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1210883.pdf?_1635323965343.

[43] L’effetto positivo delle misure introdotte ex novo per contrastare l’emergenza è potenziato dal loro regime fiscale. Il comma 1 dell’articolo 10-bis, rubricato “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19” del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 (cd “decreto ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.” Con riferimento al Regime fiscale dei contributi erogati per sostenere il settore della cultura, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ex articolo 90 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia), l’Agenzia delle Entrate nella risposta alla istanza di interpello n. 46 del 2021, in proposito dell’art.10 bis del Decreto Ristori afferma che “Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici”.

[44] Trattandosi di un’analisi empirica, per comodità espositiva si è scelto di ricomprendere in questa sede anche quelle misure preesistenti che, a seguito degli interventi adottati per la gestione dell’emergenza, hanno vista modificata la loro disciplina, a volte in maniera significativa.

[45] Così viene descritta l’attuale situazione economica del mercato dei media dal Parlamento Europeo nella “Relazione sui media europei nel decennio digitale: un piano d’azione per sostenere la ripresa e la trasformazione”, del 6/10/2021, reperibile al seguente link: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0278_IT.pdf.

[46] Art. 96, comma 3, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Il requisito previsto dall’art. 5, comma 1, lett. e), D.lgs. 70 del 2017 stabiliva una percentuale minima di vendita dell’edizione cartacea nella misura di almeno il 30% delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20% per le testate nazionali.

[47] Art. 5, comma 7-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

[48] Art. 96, comma 5, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.

[49] Art. 5, comma 7-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

[50] Art. 96, comma 4, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Nell’ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l’ammissione al contributo nel termine prorogato o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, è previsto che l’impresa decada dal diritto al pagamento dell’acconto sul contributo successivo, fermo restando l’obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.

[51] Art. 5, comma 7-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

[52] Art. 191 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

[53] Art. 190, Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La misura, inizialmente prevista per l’anno 2020, è stata poi prorogata dall’art. 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2021 e 2022, con un incremento dello stanziamento previsto.

[54] L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto del limite di spesa e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti “de minimis”.

[55] Art. 67, commi 1-6, Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

L’efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell’art. 108 del paragrafo 3, del TFUE, all’autorizzazione della Commissione europea.

[56] La misura è stata istituita dall’articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (“DL Rilancio”).

[57] Per l’anno 2021 la base giuridica dell’intervento è l’articolo 6-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. Decreto Ristori).

[58] Art. 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

[59] Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 67, c. 9-bis, 9-ter e 9-quater – Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[60] L’agevolazione era già stata attuata negli anni 2004, 2005 e 2011, si vedano articolo 4, commi da 182 a 186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e D.P.C.M. 21 dicembre 2004, n. 318.

[61] La misura rinnovata per gli anni 2020 e 2021 è stata notificata alla Commissione europea, che, con la decisione positiva n. “C(2021) 7601 final” del 20 ottobre 2021 relativa all’Aiuto di Stato SA.60216 (2020/N) si è pronunciata sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato.

[62] Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 3 dicembre 2020, “I media europei nel decennio digitale: un piano d’azione per sostenere la ripresa e la trasformazione” si legge, ad esempio, che “Durante i confinamenti generalizzati del secondo trimestre del 2020 l’editoria d’informazione ha registrato una diminuzione dei proventi della pubblicità compresa tra il 30% e l’80%, mentre per la televisione il calo è stato del 20%.” Il documento è consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0784&from=IT.

[63] Sono intervenuti sulla misura, potenziandola, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 98 , c. 1 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 186 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 96, c. 1 – Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia; la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, c. 608 – legge di bilancio 2021; decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 articolo 67, commi 10, 12 e 13 – Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[64] Art. 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

[65] L’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

[66] Per l’anno 2020, il credito di imposta è destinato a esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi). Ai sensi dell’articolo 1, comma 393, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il credito d’imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento, ed è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Per gli anni 2021 e 2022, la misura è rivolta agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.

[67] Art. 187 cd. Decreto “Rilancio”, D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

[68] Art. 67, co. 7, del cd. Decreto “Sostegni bis”, D.L. 25 maggio 2021 n. 73.

[69] Stima contenuta nel Dossier a cura della Camera dei deputati del 30 maggio 2020, D.L. 34/2020, A.C. 2500, Parte II – Profili di carattere finanziario, consultabile al seguente link: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/testi/VQ2500.htm?_1619937380361#_Toc41726666.

[70] Stima contenuta nel Dossier a cura della Camera dei deputati del 7 giugno 2021, D.L. 73/2021 – A.C. 3132, Parte II – Profili finanziari, consultabile al seguente link: http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/VQ3132.pdf?_1634592949137.

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