L'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il "Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione", volto a garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
Su tale disposizione è intervenuta, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che, all’articolo 1, comma 315, lettera a), ha modificato la denominazione del suddetto Fondo in “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”.
La ridenominazione non ha carattere unicamente formale, ma anche sostanziale consentendo, rispetto al passato, di razionalizzare e stabilizzare, rendendole strutturali, le risorse destinate al sostegno al settore editoriale e dell’informazione, con una particolare attenzione alla trasformazione tecnologica digitale del settore e dei nuovi contenuti informativi. Con l’istituzione del Fondo unico possono infatti essere finanziate sia le misure di sostegno previste dalla legge in via permanente e stabile, che quelle decise in base alle esigenze specifiche e contingenti del settore, suscettibili di variare negli anni anche in base a fattori esogeni.
Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione (vedi infra), fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (art. 1, comma 2).
Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e finanze (art. 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy), per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza.
Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).
Extra-gettito del canone di abbonamento alla televisione
La legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 2, ha indicato le diverse fonti di alimentazione del Fondo, tra le quali figura, alla lett. c), una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione.
Tale previsione è stata oggetto di successivi interventi normativi, i quali, oltre a stabilizzarne la durata a cadenza annuale, ne hanno fissato l’importo nella misura massima fino a 125 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 10, comma 1, della legge n. 198 del 26 ottobre 2016, dall’art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall’articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Le risorse dell’extra gettito del canone di abbonamento alla televisione, una volta accertate, sono ripartite, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, al 50 per cento tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico per essere, successivamente, trasferite alle due Amministrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2021, la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 616-619, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), ha poi introdotto un diverso meccanismo di assegnazione al Fondo delle risorse provenienti dal versamento del canone che - al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse e tenuto conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni – prevede che tali entrate siano destinate al Fondo per un importo fisso pari a 110 milioni di euro in ragione d’anno, sempre da ripartire al 50 per cento tra le due Amministrazioni ai sensi della sopra citata disposizione di legge.
Normativa
- legge 26 ottobre 2016, n. 198, art. 1 – Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
- legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 315, lettera a)
-
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024 Riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell’art. 1, c. 4, della legge n. 198 del 2016.
-
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024 Riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2024 destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1, c. 6, della legge n. 198 del 2016.