Attenzione
Questa tipologia di agevolazione è stata abrogata, a decorrere dall’annualità di contributo 2018, dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, art. 32.
Il Dipartimento svolge attività di sostegno alle imprese radiofoniche e televisive. In particolare, la normativa vigente in materia prevede la concessione di contributi diretti cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in via provvisoria, alle imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 avevano ottenuto il diritto al contributo.
Chi può accedere ai contributi
Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, in quanto organo di partito politico, continuano a percepire, in via transitoria, i contributi stessi fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso.
Cosa occorre
- Presentare il preavviso di domanda dal 1° al 31 gennaio dell’anno di riferimento dei contributi (art. 8, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223);
- Presentare la domanda in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dei contributi. La prescritta documentazione istruttoria a corredo della domanda deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui e' stata presentata la domanda (art. 8, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223);
- Essere in possesso dei requisiti necessari ad ottenere il parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223.
Requisiti
Di seguito si riportano i requisiti per le imprese radiofoniche che avevano ottenuto il contributo alla data del 31 dicembre 2005, in quanto organo di partito politico.
Possono accedere ai contributi le imprese che:
- abbiano maturato il diritto ai contributi alla data del 31 dicembre 2005.
- trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
- abbiano la testata giornalistica registrata presso il competente tribunale
- siano in possesso di concessione o altro titolo abilitativo;
- siano iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione
- siano in possesso della regolarità contributivo-previdenziale per l’anno di rifermento dei contributi, conseguita entro il 30 settembre dell’anno successivo;
- per le imprese titolari concessione a carattere commerciale, è necessario avere alle proprie dipendenze almeno 2 lavoratori.
Normativa
Per saperne di più, consultare la normativa:
- Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, art. 2, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2010, n. 103
- Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223
- Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, articolo 10-sexies convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 44, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244
- Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, Art. 10, comma 4
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Art. 1, comma 1247
- Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, Art. 2, comma 128 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, Art. 1, commi 461 e 574
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- Legge 31 luglio 1997, n. 249
- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, Art. 2, comma 36
- Legge 7 agosto 1990, n. 250, art.7 e art.8
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410
- Legge 25 febbraio 1987, n. 67, art. 11
- Legge 5 agosto 1981, n. 416, art. 28
Per maggiori informazioni
Servizio per il sostegno alle emittenti radio televisive e agli investimenti