Con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato), si fa presente che l'invio dei dati relativi alle spese effettuate per la comunicazione istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa da parte di amministrazioni pubbliche o enti pubblici anche economici, compresi i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve essere effettuato all’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, come indicato dalla delibera n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017 dell’AGCOM, dal 1° al 30 settembre di ciascun anno.
La trasmissione dei dati di spesa deve essere effettuata in modalità elettronica, attraverso moduli presenti nella pagina web che sono resi disponibili sul sito dell'Autorità.
Si precisa che, senza la preventiva riapertura del sistema telematico al di fuori del periodo menzionato, non è possibile inoltrare alcuna comunicazione all'Autorità e che i dati eventualmente trasmessi, anche a mezzo PEC, sono ritenuti irricevibili.
I Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri devono provvedere a tale comunicazione autonomamente e ne devono dare notizia al Dipartimento per l’informazione e l’editoria. In assenza di spese nell’anno di riferimento non è necessaria alcuna comunicazione.
Normativa
- Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
- Delibera AGCOM n. 59/17/CONS dell'8 febbraio 2017