Esplora contenuti correlati

Le campagne di comunicazione istituzionale durante le consultazioni elettorali e referendarie

Il periodo antecedente alle consultazioni elettorali, a partire dalla pubblicazione in G.U. del D.P.R. di indizione dei comizi elettorali, è caratterizzato dal divieto di comunicazione istituzionale (in via colloquiale, detto anche “silenzio elettorale”).

Sul tema, l’art. 9 c.1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Pertanto, a decorrere dalla data di indizione dei comizi elettorali, e durante tutto il periodo caratterizzato dal c.d. “silenzio elettorale”, possono essere diffuse soltanto le campagne di comunicazione istituzionale caratterizzate dai requisiti della indispensabilità, previa acquisizione delle osservazioni positive da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Tutte le campagne rispondenti a tali requisiti, incluse quelle pubblicate sui social media, devono essere diffuse in forma impersonale e pertanto non possono riportare il logo del Governo, né menzionare nell’audio o in grafica il nome della Struttura, dell’Amministrazione o dell’Autorità politica di riferimento. Possono invece recare l’emblema della Repubblica ed i siti internet e/o numero verde dove reperire le informazioni relative all’argomento cui la campagna si riferisce.

Normativa

Per maggiori informazioni

A questo link è possibile scaricare un format di richiesta di osservazioni all'AGCOM.

Per ulteriori approfondimenti e informazioni sul tema si rimanda alle FAQ pubblicate sul sito dell’AGCOM.

Torna all'inizio del contenuto