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FAQ sul bando per la realizzazione di progetti editoriali finalizzati a contrastare il fenomeno delle fake news con particolare riguardo al settore della salute.

Scarica le FAQ (aggiornate al 28 settembre 2022)

Modalità di presentazione della domanda

IMPOSTA DI BOLLO

QUESITO: Quali sono l’importo e la modalità di versamento del bollo virtuale da apporre sulla domanda di partecipazione alla selezione dei progetti editoriali?
RISPOSTA: L’importo dell’imposta di bollo dovuta ai fini della presentazione per via telematica della domanda di partecipazione al bando ammonta ad euro 16,00, secondo quanto previsto dall’art. 3 dell’Allegato A del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L’assolvimento dell’imposta è effettuato utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate, la cui ricevuta di avvenuto pagamento andrà allegata alla domanda. Il soggetto richiedente esentato, ai sensi di legge, dal versamento di tale imposta dovrà segnalarlo sul modello di domanda, barrando la casella recante la dicitura “bollo virtuale” e indicando i riferimenti normativi alla base dell’esenzione.

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

QUESITO: La "Dichiarazione de minimis" (allegato 4), contenente dichiarazioni inerenti alle sole imprese, può essere modificata e adeguata alla partecipazione di un ETS?

RISPOSTA: Fermo restando il rispetto degli obblighi prescritti dal bando relativi al de minimis, con particolare riferimento alla dichiarazione sostituiva si segnala che l’allegato è fornito in formato editabile al fine di permettere eventuali modifiche o adeguamenti alla specifica configurazione giuridica del soggetto proponente.

Requisiti di accesso

FATTURATO

QUESITO: Come deve essere inteso il “fatturato medio” richiamato tra i requisiti di accesso alla selezione per progetti editoriali?
RISPOSTA: Ai fini dell’individuazione del requisito di ammissione previsto dall’art. 2, comma 1 del bando, con il termine “fatturato medio annuo” è da intendersi la somma corrispondente alla media dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso la vendita di beni e/o prestazioni di servizi per cui è stata emessa fattura, rilevabile dal conto economico degli ultimi tre bilanci d’esercizio depositati, alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

QUESITO: Nella soglia di fatturato prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), del bando rientrano anche i contributi statali per l'editoria eventualmente percepiti dall'impresa?

RISPOSTA: Ai fini dell’individuazione della soglia di fatturato prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a), del bando, non si tiene conto dei contributi statali all’editoria eventualmente percepiti dall’impresa.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

QUESITO: Un’organizzazione di volontariato chiede di conoscere se il possesso di un numero di iscrizione al Registro per gli Operatori della Comunicazione, istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, e al Registro delle imprese della Camera di Commercio è vincolante per la partecipazione alla selezione.
RISPOSTA: L’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) è espressamente richiesta, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lett. a) dell’avviso pubblico, solo per i soggetti partecipanti alla selezione di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), vale a dire per le imprese editoriali identificate con i codici ATECO 2007 58.13 e 58.14, per le quali è prevista anche l’iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
Le associazioni, le fondazioni, le imprese sociali, gli enti ed istituzioni di diritto privato senza fini di lucro devono invece, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b), del bando, essere iscritti ai Registri previsti dalla normativa vigente o aver presentato, al momento dell’inoltro della domanda, la richiesta di iscrizione ai medesimi Registri. Pertanto, ai fini della corretta compilazione dell’istanza, i suddetti soggetti dovranno fornire elementi al riguardo, adattando il modello di domanda (allegato 1) alle loro specifiche esigenze.

QUESITO: A quali obblighi di registrazione è tenuta una cooperativa sociale, ai fini della soddisfazione del requisito richiamato dall’art. 2, comma 2, lett. b) del bando, in ordine all’iscrizione ai Registri previsti dalla normativa vigente?
RISPOSTA: Ai sensi della normativa vigente, le cooperative sociali, in quanto “imprese sociali”, sono tenute oltre che all’iscrizione all’Albo delle società cooperative, all’iscrizione nell’apposita sezione "imprese sociali" del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio. Tale adempimento soddisfa il requisito, richiesto ai fini dell’ammissione alla selezione per progetti editoriali previsti dal bando, dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E PREVIDENZIALE

QUESITO: Un soggetto proponente che non ha obblighi di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in quanto privo di personale assunto alle proprie dipendenze, chiede di conoscere con quale modalità deve indicare tale circostanza, ai fini della corretta compilazione della domanda di partecipazione.
RISPOSTA: Per ciò che attiene al requisito di ammissione della regolarità contributiva e previdenziale ai sensi di legge, previsto all’art. 2, comma 2, lett. c), i soggetti richiedenti il finanziamento che non
abbiano personale assunto alle proprie dipendenze dovranno indicarlo espressamente nella Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sui requisiti di ammissione (allegato 2), barrando la parte non pertinente.

SOGGETTI PROPONENTI

QUESITO: Un ente del terzo settore chiede di conoscere se è possibile partecipare in partenariato ed eventualmente rispettando quali requisiti.
RISPOSTA: Rispetto al quesito posto, si precisa che la partecipazione al bando “in partenariato”, intesa nella forma dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), è ammissibile posto che tale figura associativa di carattere temporaneo, seppur priva di una specifica disciplina, trova frequente riscontro nella prassi applicativa con particolare riferimento alla presentazione ed esecuzione di progetti finanziati da enti pubblici. Qualora si intenda partecipare al bando in forma associata, i requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 2, comma 2, lett. b) e c), del bando devono essere posseduti da ciascun ente associato; inoltre, nella sezione “Anagrafica ente richiedente” della domanda (allegato 1), dovrà essere indicata la composizione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) specificando i dati del soggetto capofila e dei partner.

QUESITO: I codici ATECO 58.13 e 58.14 richiamati dall’art. 2, comma 1, lett. a) del bando devono essere primari (attività prevalente dell’impresa) o anche secondari (altre attività svolte dall’impresa)?
RISPOSTA: Riguardo al requisito di ammissibilità indicato all’art. 2, comma 1, lett. a) del bando, si specifica che possono presentare richiesta di contributo le imprese con i codici ATECO 58.13 e 58.14, primari o secondari. In ogni caso, per una corretta valutazione in fase di istruttoria, dovranno essere indicati nella domanda entrambi i codici ATECO posseduti dall’azienda ed essere preesistenti.

QUESITO: Le società che non hanno bilanci depositati e sono di recente costituzione possono partecipare alla selezione dei progetti?

RISPOSTA: In conformità con quanto previsto negli Avvisi pubblici (art. 2, comma 1, lett. a), non possono partecipare alla selezione imprese che non hanno bilanci depositati.

Tale requisito non è invece richiesto alle categorie individuate all’art. 2, comma 1, lett. b) del bando per la selezione di progetti finalizzati “a contrastare il fenomeno delle fake news con particolare riguardo al settore della salute” e del bando per progetti finalizzati “ad incentivare l’occupabilità e autoimprenditorialità delle donne e il contrasto a stili di comportamento lesivi dell’identità femminile”.

QUESITO: Ai fini della presentazione del progetto in forma associata, è necessario aver già costituito l'ATS oppure la stessa può essere costituita in fase successiva a seguito dell'approvazione del progetto?

RISPOSTA: L’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) può essere costituita al momento della presentazione della domanda ovvero può costituirsi a seguito dell’eventuale ammissione al finanziamento. In tal caso, nella sezione “Anagrafica ente richiedente” della domanda (allegato 1), dovrà essere riportata l’espressa dichiarazione d’impegno a costituire l’ATS ove il progetto presentato risultasse vincitore, specificando i dati del soggetto capofila e dei partner.

Si precisa che, qualora si intenda partecipare al bando in forma associata, i requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 2, comma 2, lett. b) e c), del bando devono essere posseduti da ciascun ente associato.

QUESITO: Quali soggetti possono presentare domanda di partecipazione in forma associata? La ripetizione di uno dei partecipanti all’interno del Consiglio di amministrazione di diversi partner costituisce motivo di esclusione?

RISPOSTA: La partecipazione al bando “in partenariato”, intesa nella forma dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), può avvenire solo tra i soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del bando. Qualora si intenda partecipare al bando in forma associata, i requisiti di ammissibilità prescritti dall’art. 2, comma 2, lett. b) e c) devono essere posseduti da ciascun ente associato; inoltre, nella sezione “Anagrafica ente richiedente” della domanda (allegato 1), dovrà essere indicata la composizione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), specificando i dati del soggetto capofila e dei partner (due o più).

La presenza del medesimo soggetto all’interno del Consiglio di amministrazione di diversi partner non costituisce, di per sé, causa di esclusione.

Spese ammissibili

QUESITO: Nella scheda “budget del progetto” devono essere indicati solo gli investimenti previsti per il futuro o anche le spese già sostenute?

RISPOSTA: Le spese ammissibili, da indicare nella scheda “budget di progetto”, possono ricomprendere sia le spese da sostenere che quelle già sostenute, purché ne sia dimostrata la diretta pertinenza e correlazione con l’iniziativa progettuale, la tracciabilità attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari e fornita idonea rendicontazione, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del bando.

QUESITO: Ai fini della rendicontazione, le spese devono essere suddivise per annualità o per frazione di anno? Le spese rendicontate possono eventualmente eccedere la quota massima di finanziamento previsto per i progetti vincitori del bando, con eventuale copertura tramite fondi propri o con fondi terzi?

RISPOSTA: In sede di rendicontazione i soggetti ammessi al finanziamento dovranno fornire il dettaglio delle spese, documentate ed organizzate secondo le macrovoci indicate all’art. 5 dell’avviso pubblico, a prescindere da eventuali suddivisioni per annualità o frazioni di anno, purché si tratti di spese aventi diretta pertinenza e correlazione con l’iniziativa progettuale nonché tracciabili mediante adeguati strumenti finanziari.  Il Dipartimento si riserva di fornire successivamente alla pubblicazione della graduatoria eventuale modello di rendicontazione delle spese. 

Con riferimento al secondo quesito, si fa presente che le spese relative all’iniziativa progettuale possono eccedere la quota massima di finanziamento stabilita per i progetti vincitori del bando.

Ove sia prevista la copertura anche mediante ricorso a fondi propri e/o ad altri finanziamenti di varia natura occorre darne evidenza nella scheda “budget del progetto” allegata alla domanda di partecipazione e, successivamente, in caso di ammissione al finanziamento, in sede di rendicontazione finale.

Nel caso di concorso con altri fondi pubblici, resta ferma la necessità di rispettare i limiti del de minimis previsti dalla normativa europea.

QUESITO: Nel budget del progetto, sotto la voce servizi, è possibile inserire il pagamento di una realtà estera europea esperta del settore?

RISPOSTA: Si, purché ne sia dimostrata la diretta pertinenza e correlazione con l’iniziativa progettuale, la tracciabilità attraverso l’utilizzo di adeguati strumenti finanziari e fornita idonea rendicontazione, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del bando.

Modalità di fruizione del contributo

QUESITO: L’importo erogato in favore dei progetti vincitori costituisce un contributo a fondo perduto o un finanziamento? Qual è il numero massimo dei beneficiari ammissibili?

RISPOSTA: In merito al primo quesito, si rappresenta che il contributo relativo al bando in oggetto è erogato sotto forma di rimborso delle spese sostenute, e documentate, per la realizzazione del progetto e viene concesso nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (de minimis), come indicato all’art. 6, comma 5, del bando.

Con riguardo al secondo quesito, l’art. 6, comma 1, del bando prevede che ai primi due progetti risultati vincitori potrà essere assegnato un importo fino ad un massimo di euro 200.000 ciascuno, e che la somma residua (dell’importo complessivo di euro 500.000 previsto per il bando) venga attribuita al progetto collocatosi utilmente in graduatoria.

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