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FAQ sul credito di imposta per le edicole

FAQ relative all'anno 2020

Scarica le FAQ (aggiornate al 15 settembre 2020)

Ampliamento dei soggetti ammessi all'agevolazione per l'anno 2020

Domanda: Con le ultime norme è stata ampliata la platea dei beneficiari per l'ottenimento del credito d'imposta. Vorrei sapere le imprese ammesse.

Risposta: L’articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto "cura Italia"), limitatamente al corrente anno 2020, ha previsto, tra l’altro:

l'estensione dell'agevolazione alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Per accedere al beneficio è necessaria l’indicazione, nel Registro delle Imprese, dei seguenti codici di attività ATECO:

- nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10 (indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari);

- nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10;

- nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Con la Circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 17 luglio 2020 , pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento, sono state fornite tutte le indicazioni necessarie, relativamente alle  modalità di accesso per l’anno 2020, al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Innalzamento dell'importo massimo individuale ed estensione delle spese ammesse all'agevolazione per l'anno 2020

Domanda: Con l'ultimo decreto è stato ampliato il novero delle spese sostenute nell'anno precedente ammissibili per l'ottenimento del credito d'imposta. Ora si possono detrarre anche le spese relative all'energia elettrica e ad internet?

Domanda: Con riferimento alle spese di cui ai punti 6 e 7 (fornitura di energia elettrica e servizi telefonici/collegamento a internet) le spese da calcolare sono al netto dell'iva non essendo specificato come per il punto 5 (spese per la locazione)?

Risposta: L’articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto "cura Italia"), limitatamente al corrente anno 2020, ha previsto, tra l’altro:

- l'innalzamento a 4.000 euro dell'importo massimo di credito di imposta attribuibile a ciascun avente diritto;

- l'ampliamento delle spese ammesse all'agevolazione, con l’inclusione nella base di calcolo del credito di imposta, oltre agli importi pagati nell'anno precedente riferiti a IMU, TASI, COSAP, TARI e spese di locazione, anche degli importi pagati per i servizi di fornitura di energia elettrica, per i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali

Gli importi delle spese ammesse all’agevolazione debbono essere dichiarati e indicati nella domanda al netto dell’IVA

Con la Circolare del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 17 luglio 2020 , pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento, sono state fornite tutte le indicazioni necessarie, relativamente alle  modalità di accesso per l’anno 2020, al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Insussistenza, per l'anno 2020, del requisito della unicità del punto vendita nel territorio comunale

Domanda: A seguito delle modifiche intervenute per il credito d’imposta edicole 2020 rispetto al credito 2019, che riguardano il venir meno del requisito della “unicità del punto vendita nel territorio comunale”, un esercente “non esclusivo” in quanto ha il codice ATECO 47.62.10, come codice secondario, che NON opera come unico punto vendita nel territorio comunale, può richiedere il credito d’imposta 2020?

Domanda: Chiedo se possibile inserire i canoni di locazione, per beneficiare del credito d’imposta per le rivendite al dettaglio di giornali, anche se l’edicola non è l’unico punto vendita di giornali nel comune.

Domanda: In merito al credito di imposta Edicole 2020, volevo avere conferma che l’istante non ha più l’obbligo di fornire l’eventuale dichiarazione di essere l’unico punto vendita rilasciata dal comune, come invece previsto per la richiesta dello scorso anno?

Risposta: Le modifiche normative, introdotte per l’anno 2020 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, comportano il venir meno del requisito della “unicità del punto vendita” nel territorio comunale.

Per il solo anno 2020, pertanto, il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento;

Per l’anno 2020, inoltre, le spese di locazione sono ammesse anche se l'esercente non opera come unico punto vendita nel territorio comunale.

Conseguentemente, per l’anno 2020 non è necessaria la certificazione rilasciata dal Comune, che attesti l’inesistenza di altra attività di rivendita di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale..

Inserimento, nell'apposita sezione aiuti di Stato della domando per il 2020, del credito di imposta edicole concesso l'anno precedente

Domanda: Si chiede se nella parte di domanda, che presenteremo per l’anno 2020, riferita agli aiuti di stato, sia necessario indicare l’importo del credito di imposta edicole ottenuto per le spese sostenute nel 2018 con domanda presentata nel 2019?

Risposta: Il credito di imposta edicole è un aiuto di Stato soggetto al regime "de minimis".
L'importo concesso nel 2019 (per le spese sostenute nel 2018), pertanto, deve essere inserito nell'apposita sezione della domanda telematica presentata nell’anno 2020 (per le spese sostenute nel 2019).

Inserimento, nell'apposita sezione aiuti di stato della domanda per il 2020, di tutti gli aiuti di Stato concessi nell'ambito del quadro temporaneo "emergenza COVID"

Domanda: Nella sezione Aiuti di Stato vanno inseriti anche i 600 euro forniti dallo stato alle imprese per via della situazione Covid?

Domanda: La mia cliente, nell’arco del 2020, ha ricevuto i bonus INPS per € 600,00 sia per il mese di marzo che per il mese di aprile e inoltre anche il contributo a fondo perduto per € 1000,00.
La mia domanda è: devo indicarli come aiuti di stato oppure essendo aiuti extra dovuti all’emergenza in corso non devono essere considerati?

Domanda: Nella compilazione del modulo viene richiesto di indicare aiuti di stato in regime de minimis: volevo sapere se i contributi covid dei decreti Marzo e Aprile sono da considerarsi tali?

Risposta: Gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" (2020/C 91 I/01)” possono essere cumulati con gli aiuti de minimis, rispettando le regole sul cumulo previste dalle relative discipline.

Tutti gli importi degli aiuti ricevuti, rientranti nel citato Quadro temporaneo, pertanto, debbono essere inseriti nell'apposita sezione della domanda telematica per il credito di imposta edicole per l’anno 2020.

Indicazione, nella domanda per l'anno 2020, delle sole spese sostenute nel 2019

Domanda: è possibile entro il 30 settembre 2020 richiedere il credito sia per il 2020 che per il 2019?

Risposta: Ai sensi della normativa di riferimento, la domanda per l’accesso al “credito d’imposta per le edicole” per l’anno 2020, (relativa quindi alle spese sostenute nel 2019), potrà essere inoltrata,  esclusivamente in modalità telematica dal 1° al 30 settembre 2020, tramite l’apposita piattaforma disponibile alla pagina dedicata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Nell’istanza telematica per l’accesso all’agevolazione per l’anno 2020, debbono essere dichiarate, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le spese sostenute nel 2019.

Nella dichiarazione sostitutiva della domanda per il 2020, pertanto, non possono essere inserite le spese sostenute nell’anno 2018.

La domanda per l’anno 2019, (relativa cioè alle spese sostenute nel 2018), doveva essere inoltrata, sempre telematicamente con le suddette modalità, dal 1° al 30 settembre 2019: non è possibile presentare la domanda per l’anno 2019 oltre tale data.

Altre FAQ

Scarica le FAQ (aggiornate al 25 settembre 2019)

Soggetti abilitati alla presentazione della domanda per l’accesso al “credito di imposta edicole”

Domanda: devo presentare la domanda per l’accesso al credito di imposta per le edicole, per conto di un mio assistito. E’ possibile presentarla con procura utilizzando il mio dispositivo di firma per conto della edicola?

Domanda: la pratica di richiesta sul credito di imposta può essere presentata da un procuratore in possesso di CNS oppure deve essere presentata direttamente dall’impresa stessa titolare dell’edicola?

Domanda: la domanda può essere firmata da un delegato munito di procura, in quanto il titolare non è in possesso di Spid e Cns?

Domanda: avrei bisogno di una conferma in merito alla modalità di presentazione della Richiesta credito d’imposta edicole e, in particolare, se il soggetto interessato è obbligato ad avere un’identità digitale/firma digitale per poter presentare la domanda attraverso il sito www.impresainungiorno.gov.it oppure ci sono altri canali dai quali è possibile effettuare la domanda.

Risposta: La domanda per la concessione del “credito di imposta edicole” deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, tramite l’apposita piattaforma realizzata all’interno del portale www.impresainungiorno.gov.it, dal titolare o rappresentante legale dell’impresa richiedente, munito di identità digitale; all’atto dell’accesso alla piattaforma, il soggetto si identifica tramite SPID o CNS. Non è invece possibile la presentazione della domanda da parte di soggetti diversi, delegati dal titolare.

Al termine della compilazione telematica dell’istanza e delle previste dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000, il richiedente deve apporre la firma digitale: a tal fine la procedura consente di scaricare il documento in formato PDF e di “ricaricare” il documento firmato digitalmente.

Ai fini della compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale del dipartimento e nella pagina dedicata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Requisiti per l’accesso al “credito di imposta edicole”: codici di classificazione ATECO richiesti

Domanda: E’ possibile presentare una domanda per usufruire del credito d’imposta per le edicole qualora il soggetto (ditta individuale) nel proprio chiosco unitamente alla vendita di giornali vende anche ricariche telefoniche/biglietti autobus e qualche dolciume?

Domanda: Sono titolare di un'edicola esclusiva ma impura, quindi alla mia principale attività di vendita al dettaglio di prodotti editoriali, ho aggiunto dei prodotti extra editoriali quali piccola cartoleria e giocattoli. Rientro comunque negli aventi diritto?

Domanda: Vorrei delle delucidazioni in merito alla richiesta del credito d’imposta edicole per conto di un mio cliente che ha un’edicola in un piccolo negozio dove svolge come attività prevalente il commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici (Cod. Ateco 47.62.1) e come attività secondarie, il commercio al dettaglio di libri (cod. Ateco 47.61) e cartoleria (47.62.2). Le attività secondarie precludono la possibilità di richiedere il credito d’imposta?

Domanda: una tabaccheria che vende solo generi di monopolio e cartoleria varia (no riviste e no giornali) può richiedere il credito essendo nel codice ateco 47.26?

Risposta: Il “credito di imposta edicole”, istituito dall’art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e disciplinato dal DPCM del 31 maggio 2019, è destinato a:

1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

 

2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

 

- nella categoria di beneficiari di cui al n. 1. rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice di attività primario il codice ATECO 47.62.10, indipendentemente dalla presenza o meno di codici ATECO secondari.

 

- nella categoria di beneficiari di cui al n. 2. rientrano tutti i punti vendita che nel registro delle imprese hanno come codice attività primario uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1 e 47.61 e, contemporaneamente, come codice attività secondario, il codice ATECO 47.62.10.

 

L’assenza del codice che identifica specificamente la vendita di giornali preclude la legittimazione a chiedere il beneficio.

Imprese ammesse al “credito di imposta edicole”: ammissione delle sole imprese attive in possesso dei requisiti al momento della domanda e che nell’anno precedente abbiano sostenuto le spese che concorrono alla determinazione del credito di imposta

Domanda: Sono titolare di edicola – nel mese di maggio 2019 ho stipulato davanti al notaio un atto di affitto d’azienda relativamente all’edicola. Posso fare richiesta del credito d’imposta considerando che in effetti al momento della domanda non esercito?

Domanda: La persona che ha acquisito una edicola con atto di donazione a maggio 2019 può accedere al credito d’imposta per i versamenti maturati nell’anno 2018 essendo stati effettuati dall’altra persona (attiva fino a maggio 2019) che gli ha donato l’attività?

Risposta: L’art. 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018 e l’art.1, comma 1 del DPCM 31 maggio 2019, hanno espressamente stabilito i soggetti in favore dei quali è riconosciuto il credito di imposta:

  • a) esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • b) esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, “cosiddetti punti vendita non esclusivi”, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Le suddette disposizioni normative, inoltre, hanno stabilito che il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello dell’istanza di accesso al credito d’imposta, a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI, ed eventualmente, se l’esercente opera come unico punto vendita nel territorio comunale, anche alle spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. In base alla normativa di riferimento, pertanto, possono accedere all’agevolazione soltanto le imprese che risultino attive e in possesso dei requisiti al momento della domanda e che nell’anno precedente abbiano sostenuto le spese relative alle voci che concorrono alla determinazione del credito di imposta.

Equiparazione tra gli importi pagati a titolo di COSAP e gli importi pagati a titolo di TOSAP, ai fini del calcolo delle spese che concorrono alla determinazione del “credito di imposta edicole”

Domanda: Nel Comune in cui viene esercitata l'attività esclusiva di rivendita di giornali e riviste si paga la TOSAP e non la COSAP. Va bene comunque?

Domanda: Per quanto riguarda il decreto attuativo circa il Credito 2019/2020, è stata fatta la precisazione se lo stesso riguarda oltra alla COSAP, anche alla TOSAP?

Domanda: Il Comune di Grosseto ha introdotto la COSAP solo dal 01/01/19 mentre fino al 31/12/18 era in vigore la TOSAP. Possiamo considerare, ai fini del “bonus edicole”, l’importo pagato nel 2018 a titolo di TOSAP?

Risposta: La norma istitutiva dell’agevolazione in oggetto ha espressamente previsto che l’importo pagato a titolo di COSAP rientri tra le spese che concorrono alla determinazione del credito di imposta (cfr. art.1, co. 806, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e art. 3, co. 1, DPCM 31 maggio 2019). Il Canone COSAP, cioè il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, è stato introdotto nell’ordinamento dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In precedenza, l’occupazione di aree e spazi pubblici era assoggettata alla TOSAP, cioè alla tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche, già prevista e disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Per esplicita previsione della normativa istitutiva, il Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) può essere applicato, dalle Amministrazioni proprietarie delle aree, in alternativa alla Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP). In virtù delle citate fonti normative, pertanto, le singole amministrazioni, proprietarie degli spazi ed aree pubbliche, possono discrezionalmente valutare se istituire la TOSAP o il COSAP e ad oggi le Amministrazioni interessate hanno optato, alternativamente, per l’una o l’altra tipologia di entrata. Pur avendo una diversa natura giuridica (tributaria in un caso, non tributaria nell'altro), le due entrate pubbliche suddette hanno tuttavia un identico presupposto e cioè l’occupazione del suolo pubblico. In considerazione di quanto sopra premesso, ai fini della richiesta dell’agevolazione in oggetto, gli importi pagati a titolo di TOSAP possono essere equiparati agli importi pagati a titolo di COSAP. Nella domanda di accesso al “credito di imposta per le edicole” potrà quindi essere indicato l’importo pagato a titolo di COSAP o di TOSAP, a seconda della normativa vigente nel Comune di riferimento.

Dichiarazione del comune che attesti l’inesistenza di altre attività di rivendita nel medesimo territorio comunale

Domanda: Si richiede un chiarimento circa l'attestazione comunale da allegare, di cosa si tratta?

Domanda: Perché si richiede di allegare una certificazione da parte del comune che attesti l’inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali e riviste nel medesimo territorio comunale se tale requisito è previsto per le rivendite cosiddette “non esclusive” di cui all’art. 1 lett. B) del DPCM 31/5/2019?

Risposta: I c.d. “punti vendita non esclusivi”, cioè quelli abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’art. 2, co. 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, possono accedere all’agevolazione a condizione che rappresentino l’unico punto vendita nel territorio del Comune di riferimento.

Le attività che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, inoltre, tra le spese che concorrono alla determinazione del credito di imposta, possono includere, oltre agli importi pagati per IMU, TASI, COSAP e TARI, anche le spese di locazione relative ai locali in cui si svolge l’attività di rivendita, a condizione che operino come unico punto vendita nel territorio comunale.

In sostanza, l’inesistenza di altre attività di rivendita di giornali riviste e periodici:

- è un presupposto di ammissibilità all’agevolazione per i c.d. punti vendita non esclusivi;

- è una condizione, per i punti vendita che operano esclusivamente nel settore della vendita di giornali, richiesta nella sola ipotesi di inclusione delle spese di locazione tra gli importi che concorrono alla determinazione del credito di imposta.

In entrambi i casi sopra riportati, pertanto, è necessario allegare alla domanda un'apposita certificazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è presente il punto vendita per cui si richiede l’agevolazione, attestante l'inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale, oltre quella del richiedente, ai sensi dell’art. 4 comma 3 e comma 4 del DPCM 31 maggio 2019.

Documentazione da allegare alla domanda telematica

Domanda: Nel compilare la pratica per la richiesta del credito di imposta per le edicole, nel campo allegati, quale tipologia di allegato devo inserire?

Domanda: Per le spese sostenute (imu, tari, cosap, etc.) andavano allegate delle copie attestanti il costo effettivamente sostenuto?

Domanda: Vorrei avere maggiori informazioni riguardo i documenti da allegare alla pratica. Devono essere allegate ricevute di pagamento tasse? Devo inviare autocertificazioni? In definitiva quali documenti devo allegare oltre la compilazione dell’istanza?

Domanda: La dichiarazione di cui all' art 4 comma 4 è ricompresa nel modulo di domanda vero? non servono ulteriori dichiarazioni da allegare?

Risposta: La procedura telematica consente di compilare la domanda e le prescritte dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 4, comma 2 e comma 4, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Al termine della compilazione telematica dell’istanza e delle previste dichiarazioni sostitutive, il richiedente deve apporre la firma digitale: a tal fine la procedura consente di scaricare il documento in formato PDF e di “ricaricare” il documento firmato digitalmente.

La procedura informatica, quindi, consente di inserire i dati richiesti (compresi gli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP, TARI ed eventualmente le spese di locazione) sotto forma di “dichiarazione sostitutiva” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Nessuna ricevuta di pagamento deve essere allegata all’istanza telematica.

Il richiedente è tenuto a conservare, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

Alla domanda è necessario allegare, nei casi in cui è prevista, soltanto la certificazione, di cui all’art. 4, comma 3 e comma 4, del D.P.C.M. 31 maggio 2019, rilasciata in carta semplice dal Comune nel cui territorio si svolge l’attività del richiedente, attestante l’inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale oltre all’attività del richiedente.

Spese di locazione

Domanda: Affinché i canoni di locazione possano rientrare nel calcolo del credito, l’edicola deve essere l’unica presente in tutto il territorio comunale?

Domanda: Le spese per la locazione dell’edicola concorrono o meno alla determinazione del credito nel caso in cui non sia l’unico punto vendita nel comune in cui è stabilita?

Risposta: Per poter includere le spese di locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, tra gli importi che concorrono alla determinazione del “credito di imposta edicole”, è sempre necessario che il punto vendita per il quale si richiede l'agevolazione operi come unico punto vendita nel territorio comunale.

Ove ricorra tale condizione, occorre allegare all’istanza telematica un'apposita certificazione, rilasciata dal Comune nel cui territorio è presente il punto vendita, attestante l'inesistenza di altra attività di rivendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel medesimo territorio comunale, oltre a quella del richiedente, ai sensi dell’art. 4 comma 3 e comma 4 del DPCM 31 maggio 2019.

Data di “fine dell’esercizio finanziario dell’impresa richiedente”

Domanda: Non avendo avuto aiuti finanziari perché devo inserire come campo obbligatorio data fine esercizio finanziario?

Domanda: E' corretto indicare la fine dell'esercizio finanziario in corso dell'impresa (se coincide con l'anno solare è il 31/12/2019) e non l'anno di competenza delle imposte?

Domanda: Cosa si intende per:" fine dell’esercizio finanziario dell’impresa richiedente"?

Risposta: La data “fine esercizio finanziario” è un dato obbligatorio che l’Amministrazione deve comunicare al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, a prescindere dagli aiuti finanziari ottenuti dall’impresa.

Occorre indicare, nell’apposito campo, la data in cui termina l’esercizio finanziario in corso dell’impresa richiedente (se l’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la data di “fine esercizio finanziario” è 31.12.2019; in ogni caso, la data da indicare, ovviamente, poiché si riferisce all’esercizio finanziario in corso, sarà successiva alla data di compilazione della domanda).

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