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Le risposte relative ai quesiti hanno carattere “generale” e contribuiscono unicamente a fornire un’utile indicazione di carattere applicativo, non anticipando in alcun modo l’esito dell’istruttoria che può avvenire, in concreto, solo sulla base della documentazione presentata o agli atti del richiedente, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali.
Requisiti di accesso
QUESITO: La società editrice deve aver stipulato un contratto di distribuzione con un’impresa di distribuzione (nazionale o locale che preveda l’obbligo del distributore di fornire tutti i punti vendita presenti in una determinata area territoriale compresi quelli ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un unico punto vendita), oppure è necessario un vero e proprio accordo di filiera inteso quale accordo a cui partecipano le varie associazioni di categoria della filiera (editori, distributori, edicolanti) sulla falsariga dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici?
RISPOSTA: Può soddisfare il requisito di ammissione sia l’aver stipulato contratti di distribuzione (nazionali e/o locali) sulla base degli accordi di filiera sottoscritti dalle associazioni rappresentative di settore, sia contratti di distribuzione che, in attuazione a quanto stabilito dall’art.16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, assicurino nel servizio la parità di condizioni a tutte le testate rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, nonché la realizzazione della più ampia agibilità possibile della rete di vendita, anche con riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali.
QUESITO:
In relazione alla necessità di stipulare, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, quale requisito per l’ammissione al credito di imposta, è necessario che tali accordi di filiera debbano essere stipulati necessariamente dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021 ovvero possono essere considerati validi ai fini dell’accesso al bonus anche accordi stipulati prima di tale data?
RISPOSTA:
Ai fini dell’accesso al credito d’imposta in argomento, gli accordi stipulati, riguardando l’attività di distribuzione svolta nell’anno 2020, devono riportare una data di sottoscrizione compatibile con le spese che si portano nel credito afferenti a tale annualità.
QUESITO:
Ai fini dell’accesso al credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici, si chiede se possano essere valorizzati gli accordi con i distributori che si occupano di inviare i giornali a punti vendita quali bookstore, edicole, librerie.
RISPOSTA:
Si premette che il credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite si riferisce ai soli costi sostenuti per l’anno 2020 per la distribuzione delle testate dall’editore al rivenditore, ossia dall’editore ai punti vendita compresi i costi di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, ed ha la finalità di garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.
Al riguardo, costituisce requisito di ammissione sia l’aver stipulato contratti di distribuzione sulla base di accordi di filiera, anche attraverso l’adesione alle associazioni rappresentative di settore, sia contratti di distribuzione che, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, assicurino nel servizio la parità di condizioni a tutte le testate rispetto ai punti vendita serviti ed al numero di copie distribuite, nonché la realizzazione della più ampia agibilità e capillarità della rete di vendita, anche con riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali.
QUESITO:
Una società editoriale che attualmente possiede i requisiti (soggettivi e oggettivi) per l’accesso al credito, sarà fusa per incorporazione in un’altra Società editrice, con gli effetti e le conseguenze di cui all’art. 2504bis del codice civile. Considerati gli effetti della fusione, ovvero l’assunzione da parte dell’incorporante di tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata, si chiede se la società incorporante può presentare la richiesta sulla base dei requisiti che la società incorporata presenta con riferimento all’anno di imposta 2020. Tali requisiti sono sussistenti in capo alla società che sarà incorporata, ma la domanda di accesso al credito di imposta sarà necessariamente presentata dalla società incorporante in quanto l’incorporata, per effetto della fusione non “esisterà” più, subentrando ad essa l’incorporante.
RISPOSTA:
Il quadro normativo e regolamentare che disciplina la misura agevolativa, prevede che il credito d’imposta in oggetto sia utilizzabile solo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, conseguentemente, non possa essere ceduto.
La non trasferibilità dei crediti d’imposta di natura similare a quello in argomento è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione n. 72/E del 1° agosto 2019) che, tuttavia, ha ritenuto ammissibile il trasferimento della titolarità del credito di imposta, nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedano, al verificarsi dell'operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; in tale fattispecie rientra l’ipotesi della fusione tra imprese (cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate del 9 maggio 2002, n. 38/E).
Ciò premesso, da quanto esposto nel quesito sembra evincersi che la domanda per l’ammissione al credito sarà presentata direttamente dal soggetto incorporante, a fronte delle spese sostenute nell’anno 2020 dal soggetto incorporato che era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l’accesso al credito. Pertanto, non essendo stata ancora presentata la domanda e svolta la relativa attività istruttoria, in capo al soggetto incorporato non si è configurato, al momento dell’atto di fusione, alcun diritto all’agevolazione e, dunque, alcun trasferimento della titolarità del credito di imposta al soggetto incorporante.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la domanda possa essere presentata dalla società incorporante, a condizione che questa abbia i requisiti richiesti dalla norma per accedere all’agevolazione e che le spese sostenute e fatturate all’impresa incorporata, in riferimento all’annualità 2020, rientrino tra quelle ammesse al credito di imposta.
QUESITO
Una società avente codice ATECO 58.19.00 (altre attività editoriali) può rientrare tra i beneficiari del credito d’imposta?
RISPOSTA
L’articolo 2, comma 1, del DPCM 26 ottobre 2021, recante “Disposizioni applicative per la concessione del credito d'imposta per la distribuzione delle testate edite dalle imprese editrici di quotidiani e periodici”, ha individuato quali soggetti beneficiari della misura, quelli identificati tramite i codici ATECO 58.13 (EDIZIONE DI QUOTIDIANI) e 58.14 (EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI).
Pertanto le imprese la cui attività sia classificata con codici ATECO diversi da quelli espressamente previsti dal citato DPCM, come il codice ATECO 58.19.00 (altre attività editoriali) prospettato nel quesito, non potranno avere accesso alla misura agevolativa.
Spese ammissibili
QUESITO:
L’articolo 3 del DPCM del 26/10/2021 (con cui sono state definite le modalità applicative e la procedura di accesso al bonus) precisa che il credito di imposta in esame è riconosciuto in misura pari al 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2020, per le spese di distribuzione e trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.
In relazione alla determinazione delle spese di distribuzione eleggibili al credito si descrive in due punti elenco l’articolazione di un tipico processo di distribuzione della stampa quotidiana e periodica diffuso nei contratti con i distributori:
1 - la maggioranza dell'imprese editrici di giornali quotidiani e periodici sottoscrive contratti di distribuzione con distributori nazionali;
2 - i contratti di distribuzione prevedono che i prodotti editoriali editi siano ceduti dall’editore al distributore nazionale a un prezzo di cessione determinato sulla base del prezzo di copertina al netto di uno sconto;
La suddetta articolazione consente la remunerazione delle parti coinvolte dal contratto, attraverso un sistema di sconti a valere sul prezzo di copertina alcuni dei quali operanti all’interno della catena distributiva, altri, invece, applicati alla rete di vendita. Date queste premesse, si chiede se le spese di distribuzione ammissibili sono quelle espresse al netto della sola percentuale complessiva di sconto applicata alla rete di vendita.
RISPOSTA:
Il processo di distribuzione della stampa quotidiana e periodica descritto nel quesito rispecchia un modello negoziale generalmente diffuso nei contratti con i distributori nazionali. Questa tipologia consente la remunerazione delle parti coinvolte dal contratto, attraverso un sistema di sconti a valere sul prezzo di copertina, alcuni dei quali operanti all’interno della catena distributiva, altri applicati, invece alla rete di vendita.
Come correttamente prospettato nel quesito, nella tipologia contrattuale descritta, le spese di distribuzione ammissibili sono quelle espresse al netto della sola percentuale complessiva di sconto applicata alla rete di vendita.
QUESITO:
Per la distribuzione della stampa con particolare riguardo ai piccoli comuni, devono intendersi quelli di cui al solo territorio italiano o anche quelli per i quali la distribuzione avviene all’estero?
RISPOSTA:
La normativa sul credito d’imposta per la distribuzione delle testate edite, si pone come obiettivo principale quello di garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni ed ai comuni con un solo punto vendita di giornali. Tale condizione è raggiunta sia attraverso l’adesione ad accordi di filiera, sia attraverso contratti di distribuzione che richiamino espressamente tali principi.
Al riguardo, l’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici fa riferimento al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, secondo cui “Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci”.
Tale principio è richiamato anche nella Decisione della CE, di approvazione della misura, n. C(2022)4898 final, che attribuisce alla stampa giornalistica “carattere intrinsecamente nazionale, in quanto l’editoria dei giornali è principalmente di natura locale, regionale o nazionale”.
Alla luce di quanto sopra, ai fini dell’accesso all’agevolazione, la distribuzione delle testate edite deve intendersi quella effettuata sul territorio nazionale.
QUESITO
Per spesa sostenuta deve intendersi quella che risulta nel bilancio 2020 certificato, comprensivo delle stime di fine anno oppure quella dettata dalla somma delle fatture di costo, ricevute anche nell’anno successivo (escluse quindi le stime).
RISPOSTA:
La normativa relativa al credito di imposta per la distribuzione delle testate edite e, in particolare, l’art. 3, comma 2, del DPCM 26 ottobre 2021, prevede espressamente che le spese, riferite all’anno 2020, si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.
Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento delle spese di distribuzione e trasporto ammissibili all’agevolazione, pertanto, trova applicazione il principio di competenza che, per le prestazioni di servizi, è regolato dal comma 2, lettera b), del citato articolo 109, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.
Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizi sono, ai sensi del citato articolo, di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.
Ciò premesso, si precisa che, ai fini dell’ammissione all’agevolazione in esame, è necessario che le suddette spese, che concorrono alla determinazione del credito di imposta, siano state effettivamente sostenute e, quindi, che le relative fatture risultino pagate (fermo restando il riferimento al principio di competenza per l’individuazione dell’esercizio al quale imputare la spesa stessa).
Sono pertanto da ritenersi escluse le spese “stimate”.
Per completezza di informazione si ricorda inoltre che, ai sensi del sopra citato art. 3, comma 2, del DPCM 26 ottobre 2021, l’effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del decreto legislativo 241 del 1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile.