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Credito di imposta per i servizi digitali

L’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha istituito, per l’anno 2020, un credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro, pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno precedente per l’acquisizione dei servizi di server, servizi di hosting, servizi di manutenzione evolutiva e per la connettività connessi alle testate edite in formato digitale.

Successivamente, con la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) la misura agevolativa è stata prorogata anche per gli anni 2021 e 2022 ed è stato stabilito un nuovo limite massimo di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Il beneficio è concesso a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli aiuti de minimis e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime voci di spesa e con i contributi diretti erogati alle imprese editrici ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n, 70.

Con il D.P.C.M. 4 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 240 del 28 settembre 2020, sono stati stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda per l’accesso al beneficio.

Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 4 agosto 2020 trovano applicazione per tutti gli anni di riconoscimento del credito d’imposta.

Chi può accedere al beneficio

Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici che non beneficiano dei contributi diretti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo;
  • residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici;
  • indicazione nel Registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
  • iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  • impiego di almeno un dipendente a tempo indeterminato.

Come e quando presentare la domanda

Per l’anno 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento tra il 20 ottobre ed il 21 novembre dell’anno cui si riferisce il credito d'imposta.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.

Calcolo del credito

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il credito d'imposta, per i seguenti servizi digitali:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività.

Qualora il totale dei crediti d’imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

Riconoscimento del credito

L’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d'imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo del Dipartimento entro il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il credito d'imposta:

Utilizzo del credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 81/E del 23 dicembre 2020.

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.

Normativa

Per saperne di più

  • Per le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento, consultare le FAQ

Per maggiori informazioni

  • Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica credito.digitale@governo.it
  • Per istruzioni sulla compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura
  • Per assistenza tecnica per l'accesso al portale o per la compilazione della domanda contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00
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